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Detrazioni Fiscali

Incentivi Fiscali: detrazione 50%, 65% e Conto Termico

Per promuovere e sviluppare il risparmio e l’efficienza energetica sono attualmente presenti incentivi fiscali estremamente interessanti con la quale è ancor più conveniente scegliere soluzioni impiantistiche per migliorare il confort domestico e risparmiare concretamente sui costi delle nostre bollette.

Vi forniamo un vademecum di questi incentivi con i lavori che possono accedervi, i documenti necessari per la loro richiesta e tempi di scadenza per poterli ottenere.

Detrazione fiscale del 50%

La detrazione fiscale del 65% (ex 55%) è l’agevolazione fiscale per il risparmio energetico.

Questa agevolazione viene concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, che tecnoenergia progetta e realizza, tra cui: - impianti solari termici - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti nuovi con caldaie o pompe di calore ad alta efficienza o geotermia a bassa entalpia - sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria - interventi sugli involucri degli edifici

Possono accedere alla detrazione del 65% tutti gli interventi realizzati e pagati entro il 31 dicembre 2016, La detrazione è invece pari al 50%per le spese che saranno effettuate nel 2015.

 

Chi può fruire della detrazione

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

- le associazioni tra professionisti

- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

- i titolari di un diritto reale sull’immobile

- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali

- gli inquilini

- coloro che hanno l’immobile in comodato

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.

Gli adempimenti richiesti

A differenza della detrazione fiscale del 50%, molto più semplice e immediata, per accedere alle detrazioni del 65% ci sono degli adempimenti richiesti.

Per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:

- l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori

- l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e per gli impianti solari

Anche il costo dei documenti citati è soggetto a detrazione fiscale.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea: - copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto) - la scheda informativa (allega/to E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti).

Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea (Tecnoenergia vi assiste alla presentazione di suddette pratiche per garantirvi il corretto accesso alle detrazioni fiscali)

Come fare i pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.

In particolare è previsto che:

- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale

- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale, specifico per la detrazione del 65% e di cui sono oramai dotate tutte le banche e le poste) vanno indicati:

- la causale del versamento

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione

- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)

Tutta la documentazione comprovante l’intervento dovrà poi essere presentata al momento della dichiarazione dei redditi per poter ricevere la detrazione spettante.

L’importo detratto sarà pari al 65% del totale della spesa sostenuta e verrà ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

E’ importante conservare per tutta la durata delle detrazioni la documentazione in quanto l’agenzia delle entrate può effettuare controlli a campione per verificare la correttezza di ciò che si è dichiarato.

Nel caso in cui ci fossero difformità o incongruenze possono richiedere indietro quanto erogato fino a quel momento.

 

Conto energia termico

Il “Conto Termico” (DM 28/12/12) dà attuazione al regime di sostegno per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Possono accedere al conto energia termico sia i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che le amministrazioni pubbliche.

Il decreto prevede un fondo annuale di 700 mln di € per i soggetti privati e di 200 mln di € per le amministrazioni pubbliche.

Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).

L’incentivo si determina secondo criteri stabiliti dal decreto sulla base della tipologia di intervento in funzione dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati.

La richiesta di incentivazione, da parte del soggetto responsabile, deve essere effettuata sul portale web del GSE, inserendo i dati relativi all’edificio, all’impianto, la tipologia di intervento, le fatture dei costi incentivabili e i relativi bonifici.

Successivamente si stampa, si sottoscrive e si carica sul portale la richiesta di incentivazione unitamente a una copia del documento d’identità.

Se la documentazione prodotta è corretta entro 60 giorni il soggetto responsabile riceve la lettera di avvio incentivo che dovrà accettare collegandosi al sito del GSE. Se la documentazione risulta carente o non conforme, il GSE richiedere integrazioni che dovranno essere inviata entro 30 giorni dall’avviso.

In caso di mancata risposta o ulteriore incompletezza il GSE emetterà un preavviso di rigetto.

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